Con la legge n. 89 del 13 giugno 2025, l’Italia si dota di un quadro organico per le attività spaziali. In particolare, viene chiaramente definito il concetto di “attività spaziale” come “il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l’assemblaggio e l’utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché’ la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge”. Il perimetro è stato volutamente lasciato ampio e sfumato per rendere tale legge applicabile alle nuove sfide industriali e scientifiche all’ordine del giorno in questo campo.
La legge impone ad ogni operatore italiano o che eserciti sul territorio nazionale di richiedere un’autorizzazione. Questa sarà rilasciata dall’ “Autorità responsabile” – ossia il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato – ma l’istruttoria tecnica sarà gestita dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) con scadenze precise: entro 60 giorni la valutazione tecnica e un termine finale previsto in 120 giorni. La legge prevede inoltre che autorizzazioni equivalenti già rilasciate da altri Stati possano essere riconosciute in base a trattati internazionali o salvo verifica dei requisiti necessari. Di particolare rilevo l’interesse del legislatore alla problematica degli space debris. La predisposizione di un piano sul fine vita degli oggetti spaziali diventa infatti requisito per l’autorizzazione.
Altra novità è l’istituzione del “Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico” ex art. 15, presso l’ASI, per tutti gli oggetti di cui l’Italia è Stato di lancio, con assegnazione autonoma di codici “ITAxxx”. Il registro è pubblico e integrato con gli obblighi internazionali di comunicazione (come quelli derivanti dalla Convenzione di New York del 1975). Inoltre, presso l’ASI è tenuto un ulteriore Registro per l’iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste.
Uno degli impegni di maggior rilievo per gli operatori sarà la necessità di attivare una copertura assicurativa di almeno 100 milioni di Euro per sinistro, anche se sono previste riduzioni fino al 20% per start‑up innovative o operatori che svolgono esclusivamente attività di ricerca. Lo Stato di lancio infatti risponde in solido con l’operatore per i danni causati dall’attività spaziale, pertanto – considerate le ingenti somme a cui rimarrebbe esposto – si cautela tramite il ricorso al mercato assicurativo e pone l’incombenza a carico dell’operatore.
Quanto, infine, all’attività di vigilanza e sanzione la competenza sarà dell’ASI che potrà applicare sanzioni fino a 500 mila Euro per l’ostacolo alle funzioni di vigilanza e fino a sei anni di reclusione per lo svolgimento di attività spaziali in assenza di autorizzazioni.
In definitiva la legge 89/2025 colma un gap storico, definendo diritti, doveri, responsabilità e incentivi per l’intero ecosistema spaziale italiano e ponendo l’ASI al centro dello stesso. Restano comunque aperte alcune questioni definitorie quali, ad esempio, la classificazione di dei voli sub‑orbitali tra le attività spaziali, attività sulla quale l’Italia sembrerebbe affacciarsi da pioniera anche grazie al progetto di sviluppo dello spazioporto di Grottaglie.






Lascia un commento